Una dura sconfitta
per le banche.
La Corte Costituzionale con sentenza 78 del 05
aprile 2012 Presidente Alfonso Quaranta, Relatore Alessandro Criscuolo, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61 del decreto
legge 29.12.2010 n. 225 (detto decreto mille proroghe) Per la Consulta la norma
è anche in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per violazione dei principi
di uguaglianza e ragionevolezza nella misura in cui la stessa ha efficacia
retroattiva e con l’art. 117, comma 1, in relazione all’art. 6 della Convenzione
europea interpretato dalla Corte di Strasburgo poiché non è dato ravvisare quali
sarebbero i motivi imperativi d’interesse generale idonei a giustificare l’
effetto retroattivo. Via libera ai clienti degli istituti di credito che hanno
subito un danno, potranno continuare a fare valere le ragioni davanti ai giudici
dall’apertura dei conti correnti. .......continua
>> Il testo integrale della
sentenza 78 del 5/04/2012
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passati diversi anni dal 2005 anno nel quale abbiamo avviato la prima causa per
il recupero dell'anatocimo iniziando con la Banca
Nazionale del Lavoro.
Allora si iniziava con una
lettera raccomandata inviata per conoscenza anche alla Banca Centrale Europea
-Francoforte sul Meno nella quale si invitava la Banca a ricalcolare tutte le
competenze dall'inizio del rapporto eliminando il costo derivante dalla
capitalizzazione trimestrale degli interessi in quanto in contrasto con la
disposizione di cui all' art. 1283 c.c.; a volte rispondevano alla lettera
comunicando ......che nulla era dovuto.
Molta
giurisprudenza in questi ultimi 10 anni, dal decreto salva banche all' ultima
favorevolissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24418 dello scorso
2 dicembre
2010.
Evitiamo di dilungarci e di riportare informazioni che potete facilmente trovare su
Wikipedia.
In pratica: se i conti correnti
(affidati) sono stati aperti da molti anni, il ricalcolo degli interessi
anatocistici, della commissione di massimo scoperto e degli interessi usurai
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Ancora una favorevole sentenza per i correntisti bancari, la n. 24418 delle
Sezioni Unite della Cassazione dello scorso 2 dicembre 2010.
zione dello scorso 2 dicembre 2010.
I Giudici hanno
rilevato che il termine decennale di prescrizione per richiedere alla banca gli
interessi anatocistici , decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di
chiusura del conto ed interessa tutte le operazioni effettuate dal correntista
dall’apertura del conto (dal 1953) alla sua chiusura.
La sentenza statuisce che
“il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta
decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto,
riaffermando ancora una volta il divieto assoluto dell’anatocismo".
A seguito di
tale pronuncia si apre una profonda crepa nel muro di certezze delle banche,
saranno adesso definitivamente costrette a restituire agli utenti che promuovono
una azione legale decine di miliardi di euro.
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scoperto e degli interessi usurai potrebbe generare un importante saldo a Vs
favore. Occorrono gli estratti conto trimestrali ed in pochi giorni Vi forniremo
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oppure abbandonare.
Semplici regole: Si ha diritto al rimborso se il conto è
stato chiuso da meno di 10 anni. Il risarcimento può essere preteso a partire
dal 1953. Sono coinvolti tutti i conti che abbiano presentato saldi passivi.
Riportiamo il commento dell’A.B.I.: "Le banche prendono atto della sentenza
della Cassazione sulla capitalizzazione degli interessi. Le cause gia'
instaurate continueranno a seguire il loro iter e le banche, naturalmente, ne
rispetteranno gli esiti." Ciò significa che gli istituti di credito sanno di
essere in torto ma preferiscono pagare anche le spese legali e gli interessi
soltanto dopo aver perso la causa, comportamento molto conveniente visto che la
maggior parte dei piccoli correntisti rinunciano a proseguire con una azione
legale.
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